Descrizione
1.Nozione.
1.1. Ambito oggettivo.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (c.d. Freedom of Information Act), l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto dell’accesso civico era costituito dai documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione da parte della P.A. e tuttavia omessi dalla medesima (si veda l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, l’ambito oggettivo della citata norma viene esteso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 6 D.Lgs. 97/2016), con la sola esclusione degli atti relativi a:
- a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
Sono altresì esclusi gli atti la cui diffusione determina un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
1.2. Ambito soggettivo.
L’esercizio dell’ accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (art. 6 D.Lgs. 97/2016). Chiunque può richiedere atti e dati alla P.A., indipendentemente da un interesse concreto ed attuale all’accesso, e prescindendo da una specifica motivazione.
- Procedura.
2.1. Atto oggetto di obbligo di pubblicazione. Se l’atto oggetto di accesso costituisce obbligo di pubblicazione da parte della P.A. (si veda D.Lgs. 33/2013), il richiedente può trasmettere per via telematica la richiesta al responsabile per la prevenzione e la corruzione e della trasparenza, vale a dire drlo.urp@istruzione.it drlo@postacert.istruzione.it., ovvero in forma cartacea all’indirizzo:
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Via Pola 11 20124 Milano (MI)
2.2. Atto non oggetto di obbligo di pubblicazione.
Se l’atto oggetto di accesso non costituisce obbligo di pubblicazione da parte della P.A, il richiedente può trasmettere per via telematica la richiesta predisposta su apposito modulo disponibile in questa pagina a:
info@isarchimede.it, Sig. L. Bosetti
bgis004008@istruzione.it, Sig. L. Bosetti
bgis004008@pec.istruzione.it, Sig. L. Bosetti
La richiesta peraltro può essere presentata in forma cartacea, per posta, per fax, a mano all’indirizzo:
I.S.I.S.S. ARCHIMEDE, via Caravaggio 52 24047 Treviglio (BG) nr. fax 0363303167
2.2.1. Generalità del richiedente.
L’identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.
Pertanto l’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l’amministrazione deve comunque comunicare al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità ordinarie di seguito indicate:
# invio per posta/fax: allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
# consegna a mano: una delle seguenti opzioni:
## allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
## sottoscrivere la richiesta in forma autografa in presenza di un assistente amministrativo addetto all’ufficio “didattica”;
# invio telematico per PEO (posta elettronica ordinaria): una delle seguenti opzioni:
- sottoscrizione autografa della richiesta unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità (la sottoscrizione non è necessaria se il nome e il cognome compaiono nell’indirizzo di PEO);
- richiesta firmata digitalmente
# invio telematico per PEC (posta elettronica certificata): sottoscrizione autografa della richiesta nel caso in cui nome e cognome non compaiano nell’indirizzo di PEC;
2.2.2. Svolgimento e termini.
L’istituto, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 97/2016, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine entro cui l’istituto deve provvedere è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, si provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’istituto provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
2.2.3. Riesame.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare, su apposito modulo disponibile in questa pagina, richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Gli estremi del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui indirizzare la richiesta di riesame è il seguente:
drlo.urp@istruzione.it drlo@postacert.istruzione.it., ovvero in forma cartacea all’indirizzo: Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Via Pola 11 20124 Milano (MI).