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Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza Formazione Informazione e Addestramento (Articoli 36 – 37 Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008)

Descrizione

LA SICUREZZA NELL’ISTITUTO SUPERIORE “ARCHIMEDE”

La Salute e la Sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.
Il Decreto Legislativo n° 81/2008, prevede espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.
Gli art. 17 e 18 del Testo Unico stabiliscono l’obbligo per il datore di lavoro (nella scuola il Capo d’Istituto) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’azienda, e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute. Anche il D, Lgs. 81/2008 conferma l’obbligo formativo.

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

L’organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente Scolastico:

  1. Valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi.
  2. Designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
  3. Designare il Medico Competente.
  4. Designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, aule speciali).
  5. Fornire ai lavoratori, e agli allievi, ove necessario, dispositivi di protezione individuale.
  6. Assicurare un’idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità.
  7. Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999).
  8. Tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.

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